Covid-19: le norme del nuovo DPCM tra economia e salute

In Italia della situazione epidemiologica ha costretto l’Esecutivo ad imporre sull’intero territorio nazionale misure più stringenti volte al contenimento della pandemia. Tali misure si sono rese necessarie a fronte del drammatico aumento, avvenuto nell’ultima settimana, del numero dei decessi, dei posti letto occupati in terapia intensiva e dei ricoveri nei reparti ordinari, al fine di scongiurare la saturazione e il conseguente collasso del sistema sanitario. Nella notte tra il 3 e il 4 novembre è stato pertanto firmato dal premier Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute Roberto Speranza un nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che sarà in vigore dal 5 novembre fino al prossimo 3 dicembre. Il provvedimento individua una serie di prescrizioni e divieti validi per l’intero territorio nazionale oltre a specifiche disposizioni applicabili a singoli territori, dividendo la Penisola in tre macro aree a seconda del rischio epidemiologico e della diffusione del virus. A differenza di quanto avvenuto lo scorso marzo, quando l’Esecutivo adottò misure uniformi per tutta la Penisola e optò per una chiusura generalizzata, oggi le restrizioni vengono graduate a seconda della situazione sanitaria delle singole Regioni. Esaminiamo ora nel dettaglio cosa prevede il nuovo DPCM per l’intero territorio nazionale.

Utilizzo dei dispositivi di protezione

Rimane in vigore l’obbligo di indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e all’aperto, salvo che per le caratteristiche dei luoghi sia garantito l’isolamento continuativo da altro soggetti non conviventi. A titolo esemplificativo sarà possibile non indossare protezioni delle vie respiratorie qualora ci si trovi da soli o in presenza di soli soggetti conviventi in alta montagna oppure all’interno di un bosco. Rimangono ancora una volta esclusi dall’obbligo di cui sopra coloro che stiano svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che non possano indossarla per interagire con i medesimi. È necessario chiarire che, come precisato dal Ministero dell’Interno con una recente circolare, l’esenzione dall’utilizzo della mascherina vale solo per coloro che stiano svolgendo attività sportiva, quale ad esempio la corsa o la bici, e non per la semplice attività motoria come la passeggiata. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, pur non potendo costituire un obbligo, è fortemente raccomandato anche nelle abitazioni private in presenza di soggetti non conviventi, al fine di proteggere se stessi e gli altri da inutili rischi di contagio.

Distanziamento

Rimane in vigore anche l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro da soggetti non conviventi.

Coprifuoco notturno

Viene introdotto su tutto il territorio nazionale un coprifuoco dalle ore 22.00 sino alle ore 5.00 del mattino. In tale lasso di tempo sarà possibile spostarsi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Al fine di contenere la diffusione del virus è tuttavia fortemente raccomandato per la restante parte della giornata di evitare spostamenti non giustificati da motivate esigenze.

Divieto di assembramento

Al fine di evitare pericolosi assembramenti viene data facoltà ai Sindaci di chiudere piazze, strade o vie per tutta la giornata o per parti di essa.

Chiusure

Rimangono sospese le attività di:

– parchi tematici e di divertimento;

– palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali fatta eccezione per le attività riabilitative o terapeutiche;

– sale gioco, sale scommesse e bingo e casinò;

– centri sociali, culturali e ricreativi.

– teatri, cinema e sale da concerto;

– discoteche e sale da ballo.

Rimangono altresì sospesi:

– gli sport di contatto, l’attività sportiva dilettantistica, le scuole e le competizioni ad esse collegate

– le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, anche conseguenti a cerimonie civili e religiose;

–  le sagre e le fiere;

– i convegni ed i congressi salvo quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Rispetto al precedente DPCM del 24 ottobre 2020 vengono sospese anche le attività di mostre e musei e vengono chiusi i comprensori sciistici.

 Scuola

La scuola superiore di secondo grado verrà svolta mediante il ricorso alla didattica a distanza, salva la possibilità di lezioni in presenza per consentire agli alunni di frequentare i laboratori previsti dal piano di studi. Le scuole elementari e medie inferiori continuano a svolgersi in presenza, con l’obbligo per tutta la durata dell’attività di utilizzo di adeguate protezioni per le vie respiratorie. I corsi di formazione pubblici e privati verranno invece svolti con modalità a distanza. Continueranno a tenersi regolarmente in presenza i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida e per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.

Concorsi

Vengono sospese tutte le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione di quelle riguardanti il servizio sanitario nazionale.

Residenze Sanitarie Assistenziali

Rimangono vietate le visite in RSA, strutture riabilitative ed hospice a condizione dei casi espressamente autorizzati dalla Direzione Sanitaria.

Commercio al dettaglio

Le attività di commercio al dettaglio rimangono aperte a condizione che sia garantito il distanziamento di lameno un metro  all’interno dei locali e gli ingressi venano scaglionati e contingentati in modo da evitare assembramenti. Il nuovo DPCM prevede la chiusura nelle giornate festive e prefestive dei mercati e dei negozi presenti all’interno dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

Attività di ristorazione

In merito a bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie rimangono in vigore le norme  di cui al DPCM del 24 ottobre 2020 con orari di apertura dalle 05.00 alle 18.00, tavoli composti da massimo 4 persone salvo che siano conviventi, divieto dopo le ore 18.00 di consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione nelle strutture ricettive e la consegna a domicilio. Sarà anche possibile sino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio, negli ospedali e negli aeroporti.

Mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto pubblici potranno viaggiare con un coefficiente di riempimento non superiore al 50% in modo da garantire il distanziamento tra i passeggeri.

Attività lavorative

Viene raccomandato:

– il ricorso allo smart working,

– l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti,

– l’assunzione di protocolli anticontagio;

– il frequente ricorso ad operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

A tali norme, previste per l’intero territorio nazionale, si devono aggiungere per alcune Regioni le disposizioni previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM, dettate per far fronte alla circolazione del virus in territori caratterizzati da uno scenario di elevata o massima  gravità e da un alto rischio di diffusione della malattia.

Le Regioni in cui la soglia di allerta è stata definita di elevata gravità, cosiddette zone arancioni, sono ad oggi Puglia e Sicilia

In queste regioni sono:

– vietati gli spostamenti in entrata e in uscita  da tali territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di necessità, salute o studio. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. E’ altresì consentito il transito in tali territori, qualora sia necessario per raggiungere luoghi non soggetti a queste restrizioni;

– vietati gli spostamenti al di fuori del proprio Comune se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità, salute o studio.

– sospesi i servizi di ristorazione. Anche in questo caso resta consentita la consegna a domicilio e, sino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio, negli ospedali e negli aeroporti.

Le misure diventano ancora più stringenti nelle Regioni in cui la soglia di allerta è stata definita di massima gravità, cosiddette zone rosse, ad oggi Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta

In tali territori, oltre alle limitazioni di cui sopra, è vietato qualsiasi spostamento all’interno dei medesimi salvo che per comprovate esigenze lavorative, di necessità, salute o studio. Il rientro al proprio domicilio o residenza è permesso.

Sono altresì sospese:

– le attività commerciali al dettaglio, ivi compresi i mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, dei punti vendita di generi alimentari e di quelli di beni di prima necessità;

– tutte le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

E’ consentito svolgere attività motoria o sportiva in forma individuale e comunque solo nei pressi della propria abitazione. Rimangono consentite in presenza la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le altre classi, così come le Università, svolgeranno unicamente attività didattica a distanza. L’applicazione di tali norme più restrittive può essere esclusa con ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione interessata per specifiche aree del territorio regionale in cui la situazione epidemiologica sia connotata da una minore gravità.

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Autore dell'articolo: Elisa Benetazzo